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Guida all'integrazione di una Fattura Elettronica:

Abbiamo pensato di omaggiare i nostri lettori con una sorta di guida in merito alla integrazione della fattura elettronica nelle ipotesi di reverse charge .

Vediamo insieme che cos’è il reverse charge contabile, quali sono i settori e le operazioni interessate, cosa succede alla fattura elettronica nel reverse charge e come avviene l’integrazione della stessa.

Che cos’è il reverse charge?

Il reverse charge, ossia inversione contabile è un  metodo di applicazione dell’IVA che consente difar gravare l’imposta IVA sull’acquirente e non sul venditore, come avviene solitamente.

Il carico tributario IVA si sposta dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi. 

In genere è il cedente o prestatore a emettere la fattura e ad addebitare l’Iva, ma nelle ipotesi di reverse charge, accade il contrario, è il cessionario o utilizzatore del servizio a dover emettere un’autofattura da registrare sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti.

Infatti gli obblighi relativi al versamento dell’Iva devono essere adempiuti dal soggetto che ha ricevuto la prestazione e non da colui che l’ha eseguita in deroga alla procedura ordinaria di applicazione dell’imposta medesima. 

 

Presupposti per applicare il reverse charge contabile sono i seguenti:

  • cessionario e committente devono essere soggetti passivi di imposta;
  • destinatario della cessione o della prestazione risiedano nel territorio dello Stato.

 

Chi è il soggetto passivo d’imposta con il reverse charge?

L’importante novità del reverse charge è che chi acquista un bene o servizio diventa automaticamente e obbligatoriamente soggetto passivo dell’imposta. Gli obblighi contabili sono di fatto invertiti e sorgono in capo all’acquirente

Reverse Charge: dal punto di vista contabile

Il reverse charge IVA è un meccanismo tecnico contabile in funzione del quale:

  • il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta e riporta siala seguente dicitura «inversione contabile» che la norma in virtù della quale si applica il reverse charge, citando l’art. 17 DPR 633/1972 ;
  • l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata;
  • l’acquirente procede a registrare la fattura in entrambi i registri contabili: registro acquisti per le fatture di acquisto e registro vendite per le fatture emesse.  
  • la doppia annotazione ai fini IVA deve essere assolta entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese

Attraverso la doppia annotazione a debito e a credito, l’Iva non viene corrisposta materialmente all’Erario dal cessionario o committente, rimanendo così assicurata la neutralità dell’operazione per i medesimi soggetti, salvo che sussistano limiti alla detrazione dell’imposta.

 

Casi di applicazione del reverse charge: settori e operazioni

Il reverse charge contabile interessa i seguenti settori:

  • edilizia;
  • prodotti elettronici (ceduti nella fase distributiva che precede il dettaglio);
  • oro;
  • rottami;
  • gas – energia (escluso gpl);
  • consorzi (subordinati ad autorizzazione ue)

L’art. 17 cit., chiarisce inequivocabilmente che il reverse charge è applicabile alle seguenti operazioni:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d’oro e cessioni di prodotti semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • nel settore edile, è obbligatorio ricorrere all’inversione contabile per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici;
  • vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
  • microprocessori per computer e server;
  • rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi ecc.;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;
  • cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Cosa succede alla Fattura Elettronica nel Reverse Charge?

La circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate prevede che l’autofattura sia emessa in formato elettronico ed inviata allo Sdiad eccezione di quelle relative alle operazioni intercorse con soggetti extra-Ue di cui all’art. 17, comma 2,D.P.R. 633/1972 le quali sono gestite nei modi ordinari e comunicate con l’esterometro.

L’esterometro deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, e in questo caso consiste in una dichiarazione di tutti i dati relativi a tutti gli scambi con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

Inoltre la circolare 14/E chiarisce che in caso di acquisti da soggetti extraUe deve essere compilato il campo della sezione :

  • dati del cedente/prestatore con l’identificativo Paese estero e identificativo del soggetto non residente,

mentre nel campo:

  • dati del cessionario/committente vanno inseriti idati del soggetto italiano che emette e trasmette via Sdi il documento.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che l’autofattura è quel documento che contiene i medesimi elementi della fattura, ma che si differenzia dalla stessa poiché l’emittente è il cessionariocommittente, ovvero le due parti dell’operazione coincidono.

 

Come avviene l’integrazione della fattura elettronica?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare nr 13/E del 2/07/2018 ha chiarito che si può emettere un’autofattura, ovvero un altro documento che riporti sia i dati integrativi dell’IVA sia gli estremi della fattura originaria, ai fini dell’integrazione IVA della fattura ricevuta.

L’integrazione avviene in formato elettronico inviando allo Sdi un documento contenente i dati per l’integrazione e gli estremi della fattura ricevuta dal cedente o prestatore.

Se il fornitore fa parte della Comunità Europea, il destinatario italiano della fattura deve procedere all’integrazione nel documento di un’annotazione che dichiari:

  • l’imponibile,
  • l’aliquota IVA,
  • l’importo dell’IVA,
  • il totale della fattura.

Sarà l’acquirente italiano a dover assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti.

Se il fornitore è di un paese extra-UE, il committente italiano deve applicare il reverse charge sulla fattura emettendo un’autofattura, che andrà a sostituire quella del venditore estero. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

Considerazioni sullaintegrazione della fattura elettronica™

Quello che abbiamo letto finora sembra un po’ in contraddizione con la natura della fattura elettronica la quale, una volta emessa, non è più modificabile e quindi non è più integrabile. L’unica cosa possibile e ragionevole da fare è l’annotazione nei relativi registri.

Sarebbe opportuno anche tenere i registri sezionali, benché non siano obbligatori, al fine di tenere traccia di tutti i documenti contabili e adempiere le dovute scadenze.

Secondo una comunicazione di AssoSoftware del 14/01/2019 per l’applicazione del reverse charge interno è opportuno registrare nei registri IVA e libro giornale il documento integrato conservando solo il documento di acquisto originario, non integrato, così come avveniva prima dell’arrivo della fattura elettronica.

 

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Inoltre voglio ricordarti che i nostri software sono già predisposti alla fatturazione elettronica e al reverse charge contabile, nulla di più semplice!

 

Il gruppo euromedian è a disposizione per chiarire ogni Vostro dubbio.  Felici di aiutarvi.

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