Novità fattura elettronica

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Guida all'integrazione di una Fattura Elettronica:

Abbiamo pensato di omaggiare i nostri lettori con una sorta di guida in merito alla integrazione della fattura elettronica nelle ipotesi di reverse charge .

Vediamo insieme che cos’è il reverse charge contabile, quali sono i settori e le operazioni interessate, cosa succede alla fattura elettronica nel reverse charge e come avviene l’integrazione della stessa.

Che cos’è il reverse charge?

Il reverse charge, ossia inversione contabile è un  metodo di applicazione dell’IVA che consente difar gravare l’imposta IVA sull’acquirente e non sul venditore, come avviene solitamente.

Il carico tributario IVA si sposta dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi. 

In genere è il cedente o prestatore a emettere la fattura e ad addebitare l’Iva, ma nelle ipotesi di reverse charge, accade il contrario, è il cessionario o utilizzatore del servizio a dover emettere un’autofattura da registrare sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti.

Infatti gli obblighi relativi al versamento dell’Iva devono essere adempiuti dal soggetto che ha ricevuto la prestazione e non da colui che l’ha eseguita in deroga alla procedura ordinaria di applicazione dell’imposta medesima. 

 

Presupposti per applicare il reverse charge contabile sono i seguenti:

 

Chi è il soggetto passivo d’imposta con il reverse charge?

L’importante novità del reverse charge è che chi acquista un bene o servizio diventa automaticamente e obbligatoriamente soggetto passivo dell’imposta. Gli obblighi contabili sono di fatto invertiti e sorgono in capo all’acquirente

Reverse Charge: dal punto di vista contabile

Il reverse charge IVA è un meccanismo tecnico contabile in funzione del quale:

Attraverso la doppia annotazione a debito e a credito, l’Iva non viene corrisposta materialmente all’Erario dal cessionario o committente, rimanendo così assicurata la neutralità dell’operazione per i medesimi soggetti, salvo che sussistano limiti alla detrazione dell’imposta.

 

Casi di applicazione del reverse charge: settori e operazioni

Il reverse charge contabile interessa i seguenti settori:

L’art. 17 cit., chiarisce inequivocabilmente che il reverse charge è applicabile alle seguenti operazioni:

Cosa succede alla Fattura Elettronica nel Reverse Charge?

La circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate prevede che l’autofattura sia emessa in formato elettronico ed inviata allo Sdiad eccezione di quelle relative alle operazioni intercorse con soggetti extra-Ue di cui all’art. 17, comma 2,D.P.R. 633/1972 le quali sono gestite nei modi ordinari e comunicate con l’esterometro.

L’esterometro deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, e in questo caso consiste in una dichiarazione di tutti i dati relativi a tutti gli scambi con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

Inoltre la circolare 14/E chiarisce che in caso di acquisti da soggetti extraUe deve essere compilato il campo della sezione :

mentre nel campo:

Inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che l’autofattura è quel documento che contiene i medesimi elementi della fattura, ma che si differenzia dalla stessa poiché l’emittente è il cessionariocommittente, ovvero le due parti dell’operazione coincidono.

 

Come avviene l’integrazione della fattura elettronica?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare nr 13/E del 2/07/2018 ha chiarito che si può emettere un’autofattura, ovvero un altro documento che riporti sia i dati integrativi dell’IVA sia gli estremi della fattura originaria, ai fini dell’integrazione IVA della fattura ricevuta.

L’integrazione avviene in formato elettronico inviando allo Sdi un documento contenente i dati per l’integrazione e gli estremi della fattura ricevuta dal cedente o prestatore.

Se il fornitore fa parte della Comunità Europea, il destinatario italiano della fattura deve procedere all’integrazione nel documento di un’annotazione che dichiari:

Sarà l’acquirente italiano a dover assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti.

Se il fornitore è di un paese extra-UE, il committente italiano deve applicare il reverse charge sulla fattura emettendo un’autofattura, che andrà a sostituire quella del venditore estero. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

Considerazioni sullaintegrazione della fattura elettronica™

Quello che abbiamo letto finora sembra un po’ in contraddizione con la natura della fattura elettronica la quale, una volta emessa, non è più modificabile e quindi non è più integrabile. L’unica cosa possibile e ragionevole da fare è l’annotazione nei relativi registri.

Sarebbe opportuno anche tenere i registri sezionali, benché non siano obbligatori, al fine di tenere traccia di tutti i documenti contabili e adempiere le dovute scadenze.

Secondo una comunicazione di AssoSoftware del 14/01/2019 per l’applicazione del reverse charge interno è opportuno registrare nei registri IVA e libro giornale il documento integrato conservando solo il documento di acquisto originario, non integrato, così come avveniva prima dell’arrivo della fattura elettronica.

 

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